IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Con la presente legge la Regione Abruzzo da' attuazione all'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali". A tal fine: istituisce e regolamenta l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali; determina le modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi socio-sanitari nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo della occupazione; fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed Enti pubblici; definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; istituisce la "Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale".