IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Con  la  presente  legge  la  Regione  Abruzzo  da' attuazione
all'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381,  recante  "Disciplina
delle cooperative sociali". A tal fine:
    istituisce  e  regolamenta  l'Albo  Regionale  delle  Cooperative
Sociali;
    determina le modalita' di raccordo con  l'attivita'  dei  servizi
socio-sanitari nonche' con le attivita' di formazione professionale e
di sviluppo della occupazione;
    fissa  i  criteri  a  cui  debbono uniformarsi le convenzioni tra
cooperative sociali e loro consorzi ed Enti pubblici;
    definisce le misure di  promozione,  sostegno  e  sviluppo  della
cooperazione sociale;
    istituisce   la   "Commissione   Regionale  per  la  Cooperazione
Sociale".