(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52
                        del 28 dicembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
 
   1. La regione Piemonte, allo scopo di favorire l'immediata ripresa
produttiva  delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e delle
piccole  imprese  danneggiate  da  eventi  calamitosi,  promuove   la
costituzione  di fondi speciali di garanzia bancaria con cui favorire
l'accesso ai finanziamenti necessari alle  imprese  e  per  agevolare
l'accesso  al  credito  da  parte  delle  stesse  aziende danneggiate
tramite interventi sugli interessi.
   2. Possono beneficiare degli interventi  previsti  dalla  presente
legge  le imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola
industria, che risultino danneggiate per effetto di eventi calamitosi
e che operino nei territori individuati dalla Regione Piemonte.