(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari 1. La regione Piemonte, allo scopo di favorire l'immediata ripresa produttiva delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e delle piccole imprese danneggiate da eventi calamitosi, promuove la costituzione di fondi speciali di garanzia bancaria con cui favorire l'accesso ai finanziamenti necessari alle imprese e per agevolare l'accesso al credito da parte delle stesse aziende danneggiate tramite interventi sugli interessi. 2. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria, che risultino danneggiate per effetto di eventi calamitosi e che operino nei territori individuati dalla Regione Piemonte.