IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 2 della legge regionale 30 novembre  1987,  n.  58
sono aggiunti i seguenti tre commi:
   "Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamita' o
disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne
onde rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia municipale.
   Le   missioni   verranno   effettuate   previ   accordi   tra   le
Amministrazioni  interessate  con  espresso  riferimento  anche  alla
definizione  dell'impiego  tecnico operativo degli agenti. Sono fatte
salve le  disposizioni  dei  Regolamenti  comunali  del  Servizio  di
Polizia municipale.
   Vi  e'  l'obbligo  per  le  Amministrazioni  interessate  di  dare
comunicazione degli accordi alle rispettive Prefetture".