IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 sono aggiunti i seguenti tre commi: "Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamita' o disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia municipale. Le missioni verranno effettuate previ accordi tra le Amministrazioni interessate con espresso riferimento anche alla definizione dell'impiego tecnico operativo degli agenti. Sono fatte salve le disposizioni dei Regolamenti comunali del Servizio di Polizia municipale. Vi e' l'obbligo per le Amministrazioni interessate di dare comunicazione degli accordi alle rispettive Prefetture".