IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione, ai fini del ripianamento dei disavanzi della spesa
sanitaria corrente relativi agli esercizi 1989 e  1990,  disciplinato
dai  commi 2 e 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67,  stipula  i  mutui
previsti  dalla citata legge n. 67 del 1993, con gli istituti bancari
tesorieri delle unita' sanitarie locali e degli altri  enti  sanitari
che  gestiscono  servizi  sanitari  costituiti  in  pool,  rientranti
nell'elenco   degli   istituti   all'uopo   abilitati   dal   decreto
ministeriale   7   maggio   1990   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni.
   2.  Il  pool degli istituti bancari tesorieri e' costituito a cura
della Banca di Roma nella sua qualita' di capofila.