IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, ai fini del ripianamento dei disavanzi della spesa sanitaria corrente relativi agli esercizi 1989 e 1990, disciplinato dai commi 2 e 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, stipula i mutui previsti dalla citata legge n. 67 del 1993, con gli istituti bancari tesorieri delle unita' sanitarie locali e degli altri enti sanitari che gestiscono servizi sanitari costituiti in pool, rientranti nell'elenco degli istituti all'uopo abilitati dal decreto ministeriale 7 maggio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il pool degli istituti bancari tesorieri e' costituito a cura della Banca di Roma nella sua qualita' di capofila.