IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Soggetti abilitati all'acquisto 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, e' modificato dal seguente: "2. Ai fini della lettera b) del comma 1 si intende per nucleo familiare la famiglia dell'assegnatario costituita da uno od entrambi i coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti od adottivi e dagli affiliati, nonche' la famiglia dei figli coniugati, a condizione che i predetti componenti il nucleo familiare convivano stabilmente con l'assegnatario stesso da almeno due anni precedenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e che la convivenza sia dimostrata nelle forme di legge.".