IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Soggetti abilitati all'acquisto
 
   1.  Il  comma  2  dell'articolo  3 della legge regionale 29 agosto
1991, n. 42, e' modificato dal seguente:
   "2. Ai fini della lettera b) del comma 1  si  intende  per  nucleo
familiare la famiglia dell'assegnatario costituita da uno od entrambi
i  coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti od adottivi e
dagli  affiliati,  nonche'  la  famiglia  dei  figli   coniugati,   a
condizione  che  i  predetti componenti il nucleo familiare convivano
stabilmente con l'assegnatario stesso da almeno due  anni  precedenti
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge e che la
convivenza sia dimostrata nelle forme di legge.".