IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' della funzione dirigenziale 1. L'indennita' di funzione dei dirigenti, erogata con decorrenza 1 ottobre 1990 nella misura corrispondente ai coefficienti attribuiti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 costituisce fin dalla sua istituzione elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale trattamento economico della qualifica dirigenziale.