IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Indennita' della funzione dirigenziale
 
   1. L'indennita' di funzione dei dirigenti, erogata con decorrenza
1›   ottobre   1990   nella  misura  corrispondente  ai  coefficienti
attribuiti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale  5  maggio
1990,  n.  41  costituisce fin dalla sua istituzione elemento fisso e
continuativo dovuto in  via  ordinaria  quale  trattamento  economico
della qualifica dirigenziale.