IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di intervenire a sostegno della ripresa della produzione e dell'occupazione, la Regione e' autorizzata a finanziare progetti immediatamente eseguibili da imputare ai capitoli di cui all'articolo 2 nei limiti dei relativi stanziamenti. 2. In relazione a ciascuno dei capitoli di spesa di cui al comma 1, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, individua i progetti finanziabili in ordine prioritario e concede i relativi finanziamenti, nel rispetto dei seguenti criteri: a) opere con effetti positivi sull'occupazione; b) opere immediatamente cantierabili; c) opere pubbliche destinate a permanente uso pubblico; d) opere di completamento di interventi gia' realizzati o opere complete; e) opere con effetti positivi sull'ambiente; f) opere da realizzarsi mediante appalto per licitazione, con esclusione della trattativa privata. Con la stessa deliberazione vengono determinate le modalita' di erogazione dei finanziamenti concessi. 3. Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla esecutivita' della decisione regionale di attribuzione del finanziamento; b) nel corso dei lavori potranno essere ammesse perizie di variante o proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori solo per cause impreviste o imprevedibili non derivanti da errori di progettazione o da carenza tecnico-amministrativa della stazione appaltante; c) il finanziamento regionale e' fisso ed invariabile, ogni maggiore onere sara' a totale carico dei soggetti beneficiari che provvederanno alla copertura con propri mezzi finanziari; d) lavori senza assorbimento di eventuali ribassi d'asta o economie che saranno finalizzati al finanziamento di altri interventi. 4. Nel caso di inosservanza delle condizioni di cui al comma 3, il finanziamento e' revocato e destinato ai progetti che seguono, nell'ambito di ciascun capitolo, nell'elenco approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2, compatibilmente all'entita' di spesa prevista dal nuovo progetto con le risorse che si renderanno disponibili. Nel caso di insufficiente compatibilita' finanziaria, l'impegno e' annullato. 5. I dirigenti dei settori operativi cui, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, competono le attribuzioni di legge relative ai capitoli di spesa prevista di cui al comma 1, sono personalmente responsabili del rigoroso rispetto delle predette verifiche anche agli effetti della tutela delle posizioni giuridiche degli enti eventualmente aventi titolo a subentrare nella utilizzazione del finanziamento.