IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  intervenire  a  sostegno  della  ripresa   della
produzione e dell'occupazione, la Regione e' autorizzata a finanziare
progetti  immediatamente  eseguibili  da  imputare ai capitoli di cui
all'articolo 2 nei limiti dei relativi stanziamenti.
  2. In relazione a ciascuno dei capitoli di spesa di cui al comma 1,
il  Consiglio  regionale,  con  propria  deliberazione,  adottata  su
proposta della Giunta regionale sentite le  organizzazioni  sindacali
ed  imprenditoriali,  individua  i  progetti  finanziabili  in ordine
prioritario e concede i  relativi  finanziamenti,  nel  rispetto  dei
seguenti criteri:
     a) opere con effetti positivi sull'occupazione;
     b) opere immediatamente cantierabili;
     c) opere pubbliche destinate a permanente uso pubblico;
     d)  opere di completamento di interventi gia' realizzati o opere
complete;
     e) opere con effetti positivi sull'ambiente;
     f) opere da realizzarsi mediante appalto  per  licitazione,  con
esclusione della trattativa privata.
   Con  la  stessa  deliberazione vengono determinate le modalita' di
erogazione dei finanziamenti concessi.
   3.  Nell'esecuzione  delle  opere  devono  essere  rispettate   le
seguenti condizioni:
     a)   consegna   dei   lavori   entro   centoventi  giorni  dalla
esecutivita'  della   decisione   regionale   di   attribuzione   del
finanziamento;
     b)  nel  corso  dei  lavori  potranno  essere ammesse perizie di
variante o proroghe dei tempi di  ultimazione  dei  lavori  solo  per
cause   impreviste   o  imprevedibili  non  derivanti  da  errori  di
progettazione o  da  carenza  tecnico-amministrativa  della  stazione
appaltante;
     c)  il  finanziamento  regionale  e'  fisso ed invariabile, ogni
maggiore onere sara' a totale carico  dei  soggetti  beneficiari  che
provvederanno alla copertura con propri mezzi finanziari;
     d)  lavori  senza  assorbimento  di  eventuali  ribassi d'asta o
economie  che  saranno  finalizzati   al   finanziamento   di   altri
interventi.
   4. Nel caso di inosservanza delle condizioni di cui al comma 3, il
finanziamento  e'  revocato  e  destinato  ai  progetti  che seguono,
nell'ambito di ciascun capitolo, nell'elenco approvato dal  Consiglio
regionale  ai sensi del comma 2, compatibilmente all'entita' di spesa
prevista  dal  nuovo  progetto  con  le  risorse  che  si  renderanno
disponibili.  Nel  caso  di insufficiente compatibilita' finanziaria,
l'impegno e' annullato.
   5. I dirigenti dei settori operativi cui, ai sensi dell'articolo 9
della  legge  regionale  27  aprile  1993,  n.   22,   competono   le
attribuzioni  di  legge relative ai capitoli di spesa prevista di cui
al comma 1, sono personalmente  responsabili  del  rigoroso  rispetto
delle  predette  verifiche  anche  agli  effetti  della  tutela delle
posizioni  giuridiche  degli  enti  eventualmente  aventi  titolo   a
subentrare nella utilizzazione del finanziamento.