IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 6 dello statuto dell'ente autonomo Fiera di Roma, di cui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60, e' abrogato ed e' sostituito dalla seguente dizione: "Art. 6. 1. Il presidente dell'ente e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. 2. Egli ha legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio generale e la giunta esecutiva, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuita' e la regolarita' della gestione dell'ente. 3. E' coadiuvato da due vice presidenti, che lo sostituiscono ad ogni effetto, in caso di assenza od impedimento. 4. In mancanza di delega le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente piu' anziano in carica, e, in caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano d'eta'. 5. I vice presidenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i cui componenti devono essere scelti. 5. I vice presidenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i cui componenti devono essere scelti. 6. Il presidente ed i vice presidenti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati. 7. Il consiglio generale dell'ente stabilira', con proprio atto deliberativo, le modalita' e la determinazione delle indennita' di carica". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 18 aprile 1994 PROIETTI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 aprile 1994.