IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
   1. Al fine di consentire la compiuta  agibilita'  e  funzionalita'
dei   programmi   costruttivi   di  edilizia  residenziale  pubblica,
sovvenzionata ed agevolata-convenzionata, localizzati nell'ambito dei
piani di zona di cui alla legge 18 aprile l962, n. 167  e  successive
modifiche,  la Regione concorre al finanziamento per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria delle aree nonche' delle opere
strettamente necessarie ad allacciare  le  aree  stesse  ai  pubblici
servizi generali esterni ai piani di zona.