IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O b i e t t i v i 1. Al fine di consentire la compiuta agibilita' e funzionalita' dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata-convenzionata, localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile l962, n. 167 e successive modifiche, la Regione concorre al finanziamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree nonche' delle opere strettamente necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi generali esterni ai piani di zona.