(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12
                        del 26 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Finalita' degli interventi
 
  1.  La  Regione,  in  attuazione  dei principi del proprio Statuto,
nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le  iniziative
dello Stato in questa materia, promuove
   a)  firme  di  partecipazione,  di  solidarieta'  e  di tutela dei
lavoratori campani residenti all'estero e delle loro famiglie;
   b) la diffusione della cultura tra gli emigrati  per  sostenere  e
rafforzare  l'identita'  originaria  e  rinsaldare  i rapporti con la
terra di origine;
   c) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della
massima  occupazione,  per agevolare l'inserimento e il reinserimento
nelle attivita' produttive regionali degli emigranti che ritornano;
   d) il superamento delle difficolta' sociali e  culturali  inerenti
la condizione dei lavoratori campani residenti all'estero.