(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12 del 26 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' degli interventi 1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dello Stato in questa materia, promuove a) firme di partecipazione, di solidarieta' e di tutela dei lavoratori campani residenti all'estero e delle loro famiglie; b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identita' originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine; c) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attivita' produttive regionali degli emigranti che ritornano; d) il superamento delle difficolta' sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori campani residenti all'estero.