IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'articolo  2  della  legge  regionale  approvata
nella  seduta  del  20  aprile 1994 concernente: "Disposizioni per il
riordino del  servizio  sanitario  regionale  ai  sensi  del  decreto
legislativo  del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Istituzione delle aziende unita' sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere", e' soppresso.
   2.  Al  comma  2  dell'articolo  2 della legge regionale approvata
nella seduta del 20 aprile 1994  concernente:  "Disposizioni  per  il
riordino  del  servizio  sanitario  regionale  ai  sensi  del decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni.
Istituzione  delle  aziende  unita'  sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere", le parole: "La Giunta regionale, in particolare:"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "Fatte salve le competenze del Consiglio
regionale, la Giunta regionale, nei confronti delle  aziende  di  cui
all'articolo 1:".
   3.  Dopo  la  lettera  e)  del comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale approvata nella seduta  del  20  aprile  1994  concernente:
"Disposizioni  per  il  riordino  del servizio sanitario regionale ai
sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e  succes-
sive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere", e' aggiunta la seguente:
   "e-bis)  esercita  ogni  altra  funzione  ad essa attribuita dalla
legge.".