IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", e' soppresso. 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", le parole: "La Giunta regionale, in particolare:" sono sostituite dalle seguenti: "Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giunta regionale, nei confronti delle aziende di cui all'articolo 1:". 3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e succes- sive modificazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", e' aggiunta la seguente: "e-bis) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge.".