(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20
                         del 20 luglio 1994)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  concede contributi a favore di operatori privati
titolari di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari
ad uso pubblico e per gli edifici al servizio del diportismo nautico,
al fine di consentire l'adeguamento, la modifica o  la  riconversione
delle  tipologie  e delle strutture stesse alle esigenze della difesa
del litorale nonche' al mantenimento ed alla salvaguardia mediante la
sostituzione delle strutture stesse con altre di idonea tipologia.