(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, concede contributi a favore di operatori privati titolari di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari ad uso pubblico e per gli edifici al servizio del diportismo nautico, al fine di consentire l'adeguamento, la modifica o la riconversione delle tipologie e delle strutture stesse alle esigenze della difesa del litorale nonche' al mantenimento ed alla salvaguardia mediante la sostituzione delle strutture stesse con altre di idonea tipologia.