la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  Per  l'applicazione  delle sanzioni amministrative previste da
leggi regionali o da leggi statali concernenti materie  trasferite  o
delegate  alla  Regione, si osservano le disposizioni contenute nella
legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella presente legge.