la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo il comma 3 dell'art. 19 della  legge  regionale  25  febbraio
1992,    n.    23,   concernente:   "Ordinamento   della   formazione
professionale" e' inserito il seguente:
   "3-bis. Le modalita' di  svolgimento  degli  interventi  formativi
tesi   all'aggiornamento   dei  lavoratori  autonomi  nel  campo  del
commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura che si  realizzano  con
moduli formativi che prevedono un numero limitato di lezioni teoriche
e  si  svolgono  nei  luoghi dove e' esercitata la relativa attivita'
saranno definite con  apposito  regolamento  che  tenga  conto  delle
peculiarita' ed esigenze formative dei settori di intervento".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 5 luglio 1994
 
                              PROIETTI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 giugno
1994.