la seguente legge: Art. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente: "Ordinamento della formazione professionale" e' inserito il seguente: "3-bis. Le modalita' di svolgimento degli interventi formativi tesi all'aggiornamento dei lavoratori autonomi nel campo del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura che si realizzano con moduli formativi che prevedono un numero limitato di lezioni teoriche e si svolgono nei luoghi dove e' esercitata la relativa attivita' saranno definite con apposito regolamento che tenga conto delle peculiarita' ed esigenze formative dei settori di intervento". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 5 luglio 1994 PROIETTI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 giugno 1994.