la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  Nelle  more  del  riordino  normativo  organico  della materia
forestale e dell'esercizio delle relative  funzioni  trasferite  alla
Regione  ai  sensi  dell'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  la  presente  legge  disciplina
l'accantonamento  ed il reimpiego delle somme da prelevarsi, ai sensi
dell'articolo 131 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.  3267,
dagli   incassi   realizzati   per   tagli  straordinari  nei  boschi
appartenenti ai comuni ed altri enti, escluse le societa' anonime,  e
da  impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli
enti stessi.
   2. La misura della somma da prelevarsi non puo'  essere  inferiore
al  10 per cento e superiore al 25 per cento del ricavato dal taglio;
la  misura  e'  determinata  dall'ente  proprietario  tenendo   conto
dell'entita'   dei   tagli   eseguiti   e   della   somma  incassata,
dell'estensione   e   dello   stato    colturale    del    patrimonio
agro-silvo-pastorale  dell'ente  e  delle  opere  di miglioramento da
realizzare.