la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Nelle more del riordino normativo organico della materia forestale e dell'esercizio delle relative funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge disciplina l'accantonamento ed il reimpiego delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'articolo 131 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dagli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti, escluse le societa' anonime, e da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi. 2. La misura della somma da prelevarsi non puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 25 per cento del ricavato dal taglio; la misura e' determinata dall'ente proprietario tenendo conto dell'entita' dei tagli eseguiti e della somma incassata, dell'estensione e dello stato colturale del patrimonio agro-silvo-pastorale dell'ente e delle opere di miglioramento da realizzare.