la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 10  della  legge
regionale  12  settembre 1986, n. 42, concernente: "Disciplina per la
formazione  degli  assistenti  domiciliari  dei  servizi   tutelari",
introdotto  con  la  legge  regionale 5 marzo 1990, n. 24, cosi' come
modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12 e  dalla  legge
regionale 25 febbraio 1992, n. 24, e' prorogato al 31 dicembre 1994.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 19 settembre 1994
 
                              PROIETTI
 
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l'8 settembre
1994.