la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari", introdotto con la legge regionale 5 marzo 1990, n. 24, cosi' come modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12 e dalla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 24, e' prorogato al 31 dicembre 1994. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 19 settembre 1994 PROIETTI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l'8 settembre 1994.