la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Controllo regionale di legittimita' 1. Sono soggetti al controllo di legittimita' della Giunta regionale le deliberazioni degli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) relative: a) all'adozione o modifica degli statuti; b) alla pianta organica del personale; c) ai regolamenti. 2. L'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e' effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. L'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. del Lazio costituisce autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 1986, n. 16, anche in deroga a diversa disciplina regionale riguardante gli enti dipendenti dalla Regione. 3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione all'assessorato regionale lavori pubblici. La Giunta regionale si determina in ordine ad un eventuale annullamento o alla richiesta di chiarimenti entro trenta giorni dalla ricezione da parte della Regione delle deliberazioni stesse o degli elementi integrativi richiesti, trasmessi dagli I.A.C.P. Decorso il termine di cui sopra senza la pronuncia di annullamento o la richiesta di chiarimenti, le deliberazioni diventano esecutive".