la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  6  della  legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 6.
                 Controllo regionale di legittimita'
 
   1.  Sono  soggetti  al  controllo  di  legittimita'  della  Giunta
regionale  le  deliberazioni  degli  Istituti  autonomi case popolari
(I.A.C.P.) relative:
     a) all'adozione o modifica degli statuti;
     b) alla pianta organica del personale;
     c) ai regolamenti.
   2. L'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e'
effettuata   dal   Consiglio   regionale  su  proposta  della  Giunta
regionale. L'approvazione del bilancio di  previsione  da  parte  del
consiglio  di  amministrazione  degli  I.A.C.P. del Lazio costituisce
autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi di quanto  previsto
dal  decreto  ministeriale  10 ottobre 1986, n. 16, anche in deroga a
diversa disciplina regionale riguardante gli  enti  dipendenti  dalla
Regione.
   3.  Le  deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci
giorni dalla loro adozione all'assessorato regionale lavori pubblici.
La  Giunta  regionale  si  determina  in  ordine  ad   un   eventuale
annullamento  o  alla  richiesta  di  chiarimenti entro trenta giorni
dalla ricezione da parte della Regione delle deliberazioni  stesse  o
degli   elementi  integrativi  richiesti,  trasmessi  dagli  I.A.C.P.
Decorso il termine di cui sopra senza la pronuncia di annullamento  o
la richiesta di chiarimenti, le deliberazioni diventano esecutive".