la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale del 31 ottobre 1994, n. 51 e' sostituita dalla seguente: f) La tariffa praticata agli studenti sara' determinata in base al costo medio effettivo del servizio. Tale costo medio effettivo sara' determinato sulla base delle spese correnti e degli oneri di ammortamento, previa deduzione di una quota percentuale delle tasse universitarie destinate al diritto allo studio (ai sensi dell'articolo 5, comma 15 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 e dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 1551 del 18 dicembre 1951), stabilita in base al rapporto tra i costi complessivi dei servizi destinati alla generalita' degli studenti e i costi complessivi del diritto allo studio sostenuti dalla Regione nello stesso anno. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 dicembre 1994 PROIETTI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 16 dicembre 1994.