la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La  lettera  f)  del  comma  2  dell'articolo  29  della  legge
regionale del 31 ottobre 1994, n. 51 e' sostituita dalla seguente:
     f)  La tariffa praticata agli studenti sara' determinata in base
al costo medio effettivo del servizio.  Tale  costo  medio  effettivo
sara'  determinato  sulla  base delle spese correnti e degli oneri di
ammortamento, previa deduzione di una quota percentuale  delle  tasse
universitarie   destinate   al   diritto   allo   studio   (ai  sensi
dell'articolo 5, comma 15 della legge n. 537 del 24 dicembre  1993  e
dell'articolo  4,  comma 1 della legge n. 1551 del 18 dicembre 1951),
stabilita in base al rapporto tra i  costi  complessivi  dei  servizi
destinati  alla  generalita' degli studenti e i costi complessivi del
diritto allo studio sostenuti dalla Regione nello stesso anno.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 23 dicembre 1994
 
                              PROIETTI
 
   Il visto del Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  16
dicembre 1994.