la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Profilo professionale di assistente
                 sociale di VII qualifica funzionale
 
   1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 34  della  legge
regionale 5 maggio 1990, n. 41, in attesa della normativa organica di
individuazione  dei  profili  professionali ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, della legge regionale 11 gennaio 1985, n.  6,  nell'area  di
attivita'   socio-assistenziale   sanitaria   di   cui   al  punto  8
dell'allegato "A" della citata legge regionale n.  41  del  1990,  e'
ascritto,   a  decorrere  dal  1  ottobre  1990  alla  VII  qualifica
funzionale il profilo professionale di "assistente sociale".
   2. Il contingente numerico del profilo  professionale  di  cui  al
comma 1 e' determinato in 10 unita'.
   3.  Per  effetto  di  quanto  disposto  al  comma  2, la dotazione
organica della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 24  della
legge   regionale  n.  6  del  1985  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e' aumentata di 10 unita' e la dotazione organica  della
VI qualifica funzionale e' ridotta in misura corrispondente.