la seguente legge: Art. 1. Profilo professionale di assistente sociale di VII qualifica funzionale 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, in attesa della normativa organica di individuazione dei profili professionali ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, nell'area di attivita' socio-assistenziale sanitaria di cui al punto 8 dell'allegato "A" della citata legge regionale n. 41 del 1990, e' ascritto, a decorrere dal 1 ottobre 1990 alla VII qualifica funzionale il profilo professionale di "assistente sociale". 2. Il contingente numerico del profilo professionale di cui al comma 1 e' determinato in 10 unita'. 3. Per effetto di quanto disposto al comma 2, la dotazione organica della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni e' aumentata di 10 unita' e la dotazione organica della VI qualifica funzionale e' ridotta in misura corrispondente.