IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   In conformita' alle disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e
61  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme
per il riordino delle Comunita' Montane operanti nel territorio della
Regione,  di  seguito  denominate   Comunita',   disciplinandone   la
costituzione, le attribuzioni e le attivita'.