IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' In conformita' alle disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme per il riordino delle Comunita' Montane operanti nel territorio della Regione, di seguito denominate Comunita', disciplinandone la costituzione, le attribuzioni e le attivita'.