IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamento
 
   1. Per l'anno 1994 e' rifinanziata la legge  regionale  18  giugno
1992, n. 44 con la somma di L. 1.000.000.000.
   2.  I  soggetti che accedono ai contributi previsti dalla presente
legge  non  possono  beneficiare,  per  le  stesse  iniziative,   dei
finanziamenti  previsti  dalla legge regionale n. 66 del 16 settembre
1994.