IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento 1. Per l'anno 1994 e' rifinanziata la legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 con la somma di L. 1.000.000.000. 2. I soggetti che accedono ai contributi previsti dalla presente legge non possono beneficiare, per le stesse iniziative, dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1994.