IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fermi  restando  gli  atti  di assegnazione gia' deliberati, i
termini  di  scadenza  delle  domande,  previsti  dal  quarto   comma
dell'art.  20  della  legge  regionale  n. 44/1992, sono riaperti per
l'utilizzo delle somme residue, limitatamente  allo  stanziamento  di
cui  alla  legge  regionale  di rifinanziamento n. 66 del 22 novembre
1993.
   2. Entro il termine perentorio di  dieci  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge regionale, i soggetti interessati, che ne
avevano titolo, sono tenuti a presentare la relativa nuova domanda.
   3.  A tal fine fa prova la data di spedizione a mezzo raccomandata
A.R. del servizio postale indirizzata a: "Giunta Regionale - Servizio
Promozione  Culturale,  via  Aldo  Moro  -  67100  L'Aquila",  o   il
protocollo   di   arrivo   dello   stesso  Servizio  se  trattasi  di
presentazione diretta.