IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fermi restando gli atti di assegnazione gia' deliberati, i termini di scadenza delle domande, previsti dal quarto comma dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1992, sono riaperti per l'utilizzo delle somme residue, limitatamente allo stanziamento di cui alla legge regionale di rifinanziamento n. 66 del 22 novembre 1993. 2. Entro il termine perentorio di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, i soggetti interessati, che ne avevano titolo, sono tenuti a presentare la relativa nuova domanda. 3. A tal fine fa prova la data di spedizione a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale indirizzata a: "Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale, via Aldo Moro - 67100 L'Aquila", o il protocollo di arrivo dello stesso Servizio se trattasi di presentazione diretta.