(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 2
                         del 9 gennaio 1995)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Con la presente legge la Regione persegue l'obiettivo di:
    a)  contribuire  alla promozione del progresso e della diffusione
della conoscenza scientifica in  generale  ed  in  particolare  della
ricerca  applicata  e di sviluppo a sostegno delle iniziative volte a
tutelare e valorizzare la condizione umana, a preservare l'ambiente e
gli eco-sistemi dagli effetti conseguenti alle  loro  alterazioni,  a
introdurre   o   sviluppare   tecnologie   innovative   nel  comparto
industriale e nei settori produttivi e di servizio, a  razionalizzare
l'impiego  e  l'utilizzo  delle  fonti  di  energia  rinnovabili,  ad
innescare processi evolutivi che involgano l'uomo e la  societa'  nel
suo complesso;
    b)  favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici
energie presenti sul territorio regionale ed  il  reale  collegamento
tra  mondo  della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo
di sviluppo, in particolare per quanto concerne il  trasferimento  di
innovazione   tecnologica   alle   imprese   che   ne   accresca   la
competitivita', realizzando all'uopo un effettivo coordinamento degli
interventi regionali in materia;
    c) finanziare interventi in materia  di  ricerca  scientifica  in
armonia  con gli indirizzi della programmazione nazionale e locale in
stretta interdipendenza con quelli fissati  nel  piano  regionale  di
sviluppo,  elevandola a supporto dei metodi di pianificazione e delle
tecniche di organizzazione e gestione del territorio e dell'economia,
ai  fini  del  miglior  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  dai
programmi di settore;
    d)  utilizzare  e divulgare i risultati delle ricerche per meglio
adeguare alle esigenze ed alle aspirazioni della comunita' locale gli
strumenti di programmazione, le politiche  settoriali  ed  il  quadro
complessivo degli interventi da attivare nella regione.