(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 2 del 9 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la Regione persegue l'obiettivo di: a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della conoscenza scientifica in generale ed in particolare della ricerca applicata e di sviluppo a sostegno delle iniziative volte a tutelare e valorizzare la condizione umana, a preservare l'ambiente e gli eco-sistemi dagli effetti conseguenti alle loro alterazioni, a introdurre o sviluppare tecnologie innovative nel comparto industriale e nei settori produttivi e di servizio, a razionalizzare l'impiego e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ad innescare processi evolutivi che involgano l'uomo e la societa' nel suo complesso; b) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici energie presenti sul territorio regionale ed il reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo, in particolare per quanto concerne il trasferimento di innovazione tecnologica alle imprese che ne accresca la competitivita', realizzando all'uopo un effettivo coordinamento degli interventi regionali in materia; c) finanziare interventi in materia di ricerca scientifica in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e locale in stretta interdipendenza con quelli fissati nel piano regionale di sviluppo, elevandola a supporto dei metodi di pianificazione e delle tecniche di organizzazione e gestione del territorio e dell'economia, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi fissati dai programmi di settore; d) utilizzare e divulgare i risultati delle ricerche per meglio adeguare alle esigenze ed alle aspirazioni della comunita' locale gli strumenti di programmazione, le politiche settoriali ed il quadro complessivo degli interventi da attivare nella regione.