la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge  regionale  3
aprile  1987,  n. 23, vanno interpretate nel senso che le provvidenze
di cui alla legge regionale 28 agosto 1984,  n.  40,  vanno  concesse
agli  esercenti  attivita'  di  cantieristica navale minore e di tipo
artigianale, ritenendosi tali sia le persone fisiche che  le  persone
giuridiche private.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
    13 gennaio 1995
 
                               GRASSO