la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1987, n. 23, vanno interpretate nel senso che le provvidenze di cui alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, vanno concesse agli esercenti attivita' di cantieristica navale minore e di tipo artigianale, ritenendosi tali sia le persone fisiche che le persone giuridiche private. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. 13 gennaio 1995 GRASSO