la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1995, il bilancio per l'anno finanziario 1995 secondo gli stati di previsione e con le modalita' e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale ed eventuali successive note di variazioni.