la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    La   Giunta   Regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, fino a quando non  sara'  approvato  per  legge  e,
comunque,  non  oltre  il  31  gennaio  1995,  il bilancio per l'anno
finanziario 1995 secondo gli stati di previsione e con le modalita' e
prescrizioni previste nel relativo disegno  di  legge  all'esame  del
Consiglio Regionale ed eventuali successive note di variazioni.