(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                     n. 16 del 18 febbraio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.La  Regione Emilia-Romagna favorisce la nascita e lo sviluppo di
imprese  innovative  nonche'  l'innovazione   dei   prodotti,   delle
tecnologie e dei processi produttivi nelle imprese esistenti.
   2.  La  Regione,  in  coerenza  con  gli orientamenti comunitari e
nazionali, si propone in particolare, anche attraverso la  promozione
delle  attivita' di ricerca e sperimentazione svolte dalle imprese, i
seguenti scopi:
     a)  favorire  la  nascita  e  lo   sviluppo   di   imprese   con
significativi caratteri di innovazione;
     b)  favorire  il  ricambio generazionale nell'imprenditoria, per
qualificare la struttura produttiva regionale;
     c) promuovere l'imprenditoria femminile, soprattutto nei settori
non tradizionali;
     d) favorire lo sviluppo  delle  economie  locali  nei  territori
della montagna e nelle aree svantaggiate;
     e) favorire l'introduzione di processi produttivi che realizzino
soluzioni  piu'  avanzate  dei  livelli  di  salvaguardia  ambientale
previsti dalla normativa in vigore;
     f) favorire la sperimentazione e  la  ricerca  sulle  tecnologie
ambientali  e  sull'utilizzo  di nuovi materiali nonche' sui prodotti
innovativi che migliorino la qualita' dell'ambiente;
     g) promuovere la cooperazione transnazionale e gli  accordi  tra
imprese, istituti ed enti di ricerca per favorire l'innovazione.