(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 16 del 18 febbraio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1.La Regione Emilia-Romagna favorisce la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nonche' l'innovazione dei prodotti, delle tecnologie e dei processi produttivi nelle imprese esistenti. 2. La Regione, in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali, si propone in particolare, anche attraverso la promozione delle attivita' di ricerca e sperimentazione svolte dalle imprese, i seguenti scopi: a) favorire la nascita e lo sviluppo di imprese con significativi caratteri di innovazione; b) favorire il ricambio generazionale nell'imprenditoria, per qualificare la struttura produttiva regionale; c) promuovere l'imprenditoria femminile, soprattutto nei settori non tradizionali; d) favorire lo sviluppo delle economie locali nei territori della montagna e nelle aree svantaggiate; e) favorire l'introduzione di processi produttivi che realizzino soluzioni piu' avanzate dei livelli di salvaguardia ambientale previsti dalla normativa in vigore; f) favorire la sperimentazione e la ricerca sulle tecnologie ambientali e sull'utilizzo di nuovi materiali nonche' sui prodotti innovativi che migliorino la qualita' dell'ambiente; g) promuovere la cooperazione transnazionale e gli accordi tra imprese, istituti ed enti di ricerca per favorire l'innovazione.