IL CONSlGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazioni articolo 1 All'art. 1 della legge regionale n. 36/1992, dopo il comma n. 2 e' aggiunto il seguente comma n. 3: "3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione individua la tipologia degli interventi connessi ai lavori di cui al comma precedente, che possono essere realizzati dalle imprese operanti nel settore agro-forestale". I precedenti commi n. 3 e 4 divengono rispettivamente n. 4 e 5. Dopo il comma n. 5 sono inseriti i seguenti commi: "6. L'iscrizione all'Albo e' obbligatoria per le imprese che realizzano lavori di importo inferiore a L. 75.000.000. La Giunta regionale e' autorizzata ad adeguare tale importo in relazione a modificazioni successivamente intervenute dell'Albo nazionale costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Per i lavori il cui costo complessivo sia superiore all'importo definito secondo le modalita' di cui al comma precedente, le imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei Costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, Categoria X b e XI di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, e dimostrare il possesso dei requisiti, di cui al successivo art. n. 2. 8. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 17, 1 e 2 comma".