IL CONSlGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni articolo 1
 
   All'art. 1 della legge regionale n. 36/1992, dopo il comma n. 2 e'
aggiunto il seguente comma n. 3:
   "3.  La  Giunta  regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  con  propria  deliberazione   individua   la
tipologia  degli  interventi  connessi  ai  lavori  di  cui  al comma
precedente, che possono essere realizzati dalle imprese operanti  nel
settore agro-forestale".
   I  precedenti  commi  n. 3 e 4 divengono rispettivamente n. 4 e 5.
Dopo il comma n. 5 sono inseriti i seguenti commi:
   "6. L'iscrizione all'Albo  e'  obbligatoria  per  le  imprese  che
realizzano  lavori  di  importo  inferiore a L. 75.000.000. La Giunta
regionale e' autorizzata ad adeguare  tale  importo  in  relazione  a
modificazioni   successivamente   intervenute   dell'Albo   nazionale
costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n.  57  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   7. Per i lavori il cui costo complessivo sia superiore all'importo
definito  secondo le modalita' di cui al comma precedente, le imprese
devono essere iscritte all'Albo nazionale  dei  Costruttori,  di  cui
alla  legge  10  febbraio  1962,  n. 57, Categoria X b e XI di cui al
decreto ministeriale 25  febbraio  1982,  n.  770,  e  dimostrare  il
possesso dei requisiti, di cui al successivo art. n. 2.
   8.  Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 97, art. 17, 1 e 2 comma".