IL CONSlGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Superfici minime delle camere con due posti letto
 
   1. Negli  alberghi  e  nelle  residenze  turistico-alberghiere  la
superficie  minima  delle  camere da letto e' fissata in mq. 8 per le
camere con un posto letto e in mq. 14 per le  camere  con  due  posti
letto.
   2.  Per  le sole camere con due posti letto degli alberghi e delle
residenze turistico-alberghiere gia' autorizzate alla data di entrata
in vigore della presente legge e' consentito  il  mantenimento  delle
superfici esistenti purche' non inferiore a:.
     a)  mq.  10  per gli alberghi classificati con 1 e 2 stelle e le
residenze turistico-alberghiere classificate con 2 stelle;.
     b) mq. 11 per gli alberghi e le residenze  turistico-alberghiere
classificati con 3 stelle;.
     c)  mq. 12 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere
classificati con 4 stelle.