IL CONSlGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Superfici minime delle camere con due posti letto 1. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere la superficie minima delle camere da letto e' fissata in mq. 8 per le camere con un posto letto e in mq. 14 per le camere con due posti letto. 2. Per le sole camere con due posti letto degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e' consentito il mantenimento delle superfici esistenti purche' non inferiore a:. a) mq. 10 per gli alberghi classificati con 1 e 2 stelle e le residenze turistico-alberghiere classificate con 2 stelle;. b) mq. 11 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere classificati con 3 stelle;. c) mq. 12 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere classificati con 4 stelle.