(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 87 del 28 dicembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e' cosi' sostituito: "1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato a favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato".