(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 87
                        del 28 dicembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                                Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1993, n.
28 e' cosi' sostituito:
   "1.   Per  sostenere  il  ruolo  del  volontariato  organizzato  a
favorirne lo  sviluppo,  la  Giunta  regionale  patrocina,  promuove,
esplica  direttamente  e  partecipa ad iniziative di studio, ricerca,
informazione e sperimentazione sul volontariato".