IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. In attesa del completamento delle operazioni di revisione degli
Albi  provinciali   delle   imprese   artigiane,   il   termine   per
l'espletamento  delle  elezioni  dei titolari delle imprese artigiane
nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato, di cui all'art.  54,
secondo  comma  della  legge  regionale  23  aprile  1988,  n. 29, e'
differito,  in  via  straordinaria,  al  completamento  delle  stesse
operazioni   di  revisione  degli  Albi  provinciali  e  comunque  le
votazioni devono tenersi entro il 22 febbraio 1996.
   2.  In  conseguenza  del  differimento  del  termine  di  cui   al
precedente  comma  1,  le  Commissioni  provinciali  e la Commissione
regionale per l'arti gianato  attualmente  in  carica  continuano  ad
espletare  le  funzioni  loro  attribuite  dalle vigenti disposizioni
legislative fino all'insediamento delle Commissioni rinnovate a norma
degli articoli 5 e 17 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29. Ad
esse  si  applicano le norme sulla sostituzione dei componenti di cui
agli articoli 9 e 20 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 28 dicembre 1994
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale  il  6
dicembre  1994  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23
dicembre 1994.