IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. In attesa del completamento delle operazioni di revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane, il termine per l'espletamento delle elezioni dei titolari delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato, di cui all'art. 54, secondo comma della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29, e' differito, in via straordinaria, al completamento delle stesse operazioni di revisione degli Albi provinciali e comunque le votazioni devono tenersi entro il 22 febbraio 1996. 2. In conseguenza del differimento del termine di cui al precedente comma 1, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'arti gianato attualmente in carica continuano ad espletare le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni legislative fino all'insediamento delle Commissioni rinnovate a norma degli articoli 5 e 17 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29. Ad esse si applicano le norme sulla sostituzione dei componenti di cui agli articoli 9 e 20 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 28 dicembre 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 dicembre 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1994.