IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine della sollecita ed efficace definizione del procedimento avente ad oggetto l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati dagli Enti Provinciali per l'Edilizia Residenziale sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 febbraio 1987 n. 2 e 20 giugno 1989 n. 14.