IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  fine  della sollecita ed efficace definizione del procedimento
avente  ad  oggetto  l'assegnazione   degli   alloggi   di   edilizia
residenziale   pubblica   realizzati   dagli   Enti  Provinciali  per
l'Edilizia  Residenziale  sono  disposte  le  seguenti  modifiche  ed
integrazioni  alle  leggi regionali 16 febbraio 1987 n. 2 e 20 giugno
1989 n. 14.