IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico 1. In relazione al permanere delle esigenze residenziali nelle zone ad alta tensione abitativa, il termine di due anni, introdotto dall'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 (Norme transitorie per aree ad alta tensione abitativa) che stabilisce la possibilita' di riservare il 30% degli alloggi a favore delle famiglie in condizioni di sfratto, gia' prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 3 della l.r. 28 settembre 1992, n. 37, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1996, con l'esclusione delle famiglie nei confronti delle quali e' stata dichiarata la decadenza dalla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per carenza di requisiti o per morosita'. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 30 gennaio 1995 ARRIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 gennaio 1995, prot. n. 21802/192).