IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
   1. In relazione al permanere  delle  esigenze  residenziali  nelle
zone  ad  alta tensione abitativa, il termine di due anni, introdotto
dall'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 (Norme  transitorie  per
aree  ad  alta  tensione abitativa) che stabilisce la possibilita' di
riservare il 30% degli alloggi a favore delle famiglie in  condizioni
di sfratto, gia' prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 3 della l.r.
28  settembre  1992,  n.  37,  e'  ulteriormente prorogato fino al 31
dicembre 1996, con l'esclusione delle famiglie  nei  confronti  delle
quali  e' stata dichiarata la decadenza dalla assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica per  carenza  di  requisiti  o  per
morosita'.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione lombarda.
    Milano, 30 gennaio 1995
 
                              ARRIGONI
 
   (Approvata dal consiglio regionale nella seduta  del  22  dicembre
1994  e  vistata  dal commissario del governo con nota del 21 gennaio
1995, prot. n. 21802/192).