(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della regione Piemonte n. 2 dell'11 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  l'art.  13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e'
inserito il seguente:
  "Art. 13-bis - Subdelega territoriale - 1. Nelle categorie di  beni
di  cui  all'art.  1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431,
ove non sussistano vincoli imposti con atti amministrativi statali  o
regionali  ai  sensi  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, sono
subdelegate ai comuni dotati di Piano Regolatore  Generale  approvato
ai  sensi  della  legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti  il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, per gli interventi di modifica dell'aspetto dei luoghi
da  eseguire  nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia
residenziali  che  produttive  a  capacita'  insediativa  esaurita  o
residua  e  nelle  aree  di completamento cosi' definiti dagli stessi
strumenti urbanistici comunali.
  2. Nei casi in cui le zone di cui al comma 1  possiedano  requisiti
di  interesse  ambientale,  storico,  culturale  individuati ai sensi
dell'art.  24  della  legge  regionale  5  dicembre  1977,  n.  56  e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  l'autorizzazione  comunale
rilasciata  in  subdelega  di  competenze  in virtu' dell'art. 82 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  616/1977,  deve  essere
preceduta  dal  parere  vincolante della Commissione regionale per la
tutela e valorizzazione dei  beni  culturali  ed  ambientali  di  cui
all'art. 8.".