(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della regione Piemonte n. 267 dell'11 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
 
  1. La Giunta Regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 79  dello
Statuto  e  ai  sensi  dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre
1981,  n.  55  "Norme  di  contabilita'  regionale",  ad   esercitare
provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
relativa legge e non oltre  il  31  marzo  1995,  il  bilancio  della
Regione  sulla  base  della  legge  regionale  19  aprile  1994, n. 9
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario  1994",  limitatamente
ad un dodicesimo per mese per gli stanziamenti di competenza relativi
ai  capitoli di spesa corrente, purche' la relativa autorizzazione di
spesa sia ancora in essere per  il  1995.  Per  gli  stanziamenti  di
competenza  relativi  ai  capitoli  per  le  spese  in conto capitale
l'esercizio provvisorio e'  limitato  ai  seguenti  capitoli:  23600;
23710; 24080; 27190.
  2.  Ferme  restando  le disposizioni di cui al precedente comma, le
suddette  limitazioni  non  si  pongono  in  essere   per   spese   o
trasferimenti  legati  ad interventi tesi ad affrontare le situazioni
di emergenza e il ripristino dei danni provocati  dall'alluvione  del
mese di novembre 1994.
  3. Non si applicano i limiti di cui ai commi precedenti nei casi di
impegni su somme il cui ammontare viene stornato dai capitoli 15950 e
15965.
  4.  Non  si  applicano  limiti  sui  provvedimenti  derivanti dalla
gestione degli stanziamenti di cassa.
  5. Quanto previsto dai commi precedenti ha effetto  anche  per  gli
Enti  dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere approvato
con legge di approvazione del bilancio regionale.