(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle attivita' di supporto e' ricompresa la partecipazione ai sopralluoghi ed alle ispezioni collegiali, di cui agli articoli 16 e 20 del D.P.R. n. 175/1988 finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi ai rischi di incidente rilevante.". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Ogni componente e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da altro esperto all'uopo designato con funzione di supplenza. 2-ter. Il fabbricante, o un tecnico di sua fiducia, su richiesta del Comitato puo' partecipare alle sedute dello stesso.".