(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1992,  n.
32,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Nelle attivita' di
supporto e' ricompresa la  partecipazione  ai  sopralluoghi  ed  alle
ispezioni  collegiali,  di  cui  agli  articoli 16 e 20 del D.P.R. n.
175/1988 finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi  ai  rischi
di incidente rilevante.".
  2.  Dopo  il  comma  2  dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno
1992, n. 32, sono inseriti i seguenti:
  "2-bis. Ogni componente e' sostituito, in  caso  di  assenza  o  di
impedimento,  da  altro  esperto  all'uopo  designato con funzione di
supplenza.
  2-ter. Il fabbricante, o un tecnico di sua  fiducia,  su  richiesta
del Comitato puo' partecipare alle sedute dello stesso.".