(Pubblicata nel 1 supplemento speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. In attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che nella legge s'intende richiamato con la parola decreto legislativo, sono finalita' della legge: a) definire il quadro istituzionale del Servizio Sanitario Regionale; b) disporre modalita' e tempi per la costituzione delle Aziende Sanitarie Regionali; c) disciplinare gli organi delle costituende Aziende; d) definire le principali modalita' organizzative e di funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali; e) definire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e la tutela dei diritti dell'utenza.