(Pubblicata nel 1 supplemento speciale  al Bollettino ufficiale
          della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'
 
 
  1.  In  attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  che
nella  legge  s'intende richiamato con la parola decreto legislativo,
sono finalita' della legge:
   a)  definire  il  quadro  istituzionale  del  Servizio   Sanitario
Regionale;
   b)  disporre  modalita'  e tempi per la costituzione delle Aziende
Sanitarie Regionali;
   c) disciplinare gli organi delle costituende Aziende;
   d)  definire  le   principali   modalita'   organizzative   e   di
funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali;
   e)  definire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e
la tutela dei diritti dell'utenza.