(Pubblicata nel 1 supplemento speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Conferma delle domande 1. Le domande di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica presentate anteriormente al 1 aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, sulle quali non e' ancora intervenuto un provvedimento di concessione o di diniego alla data di pubblicazione della presente legge, sono confermate dagli istanti o loro aventi causa entro il 31 marzo 1995, mediante dichiarazione in bollo presentata al Servizio tecnico decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione competente per territorio. 2. La mancata presentazione della dichiarazione di conferma entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza della domanda per rinuncia. 3. L'obbligo di cui al comma 1 e' escluso per le domande di riconoscimento e di concessione presentate ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933.