(Pubblicata nel 1 supplemento speciale al Bollettino ufficiale
          della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Conferma delle domande
 
  1.  Le  domande  di  concessione  di  piccole  derivazioni di acqua
pubblica presentate anteriormente al 1 aprile 1972 ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed  impianti  elettrici
approvato  con  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
modifiche ed integrazioni, sulle quali non e' ancora  intervenuto  un
provvedimento  di concessione o di diniego alla data di pubblicazione
della presente legge, sono confermate dagli  istanti  o  loro  aventi
causa  entro  il  31  marzo  1995,  mediante  dichiarazione  in bollo
presentata al Servizio tecnico decentrato Opere  Pubbliche  e  Difesa
del Suolo della Regione competente per territorio.
  2.  La  mancata presentazione della dichiarazione di conferma entro
il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza della domanda  per
rinuncia.
  3.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso per le domande di
riconoscimento e di concessione presentate ai sensi degli articoli  3
e  4  del  T.U.   delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933.