IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti per unita' produttiva. 2. La sottoscrizione dell'accordo di programma, che dovra' essere autorizzato dalla Giunta regionale, ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attivita' industriali e/o artigianali. Le aree interessate agli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia. 3. La concessione edilizia dovra' inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli immobili siano mantenuti per periodi non inferiori rispettivamente a 5 e 10 anni dalla data di avvio dell'attivita' produttiva. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 19 dicembre 1994 MARTELLOTTA