(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 1 del 2 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. In attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1992, n. 421", come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito denominato decreto delegato, la presente legge: a) determina i principi generali dell'organizzazione e del funzionamento delle unita' sanitarie locali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 e delle aziende ospedaliere, di cui all'articolo 4 della medesima legge, di seguito denominate, congiuntamente, aziende sanitarie; b) stabilisce le procedure generali per la formazione degli atti della programmazione sanitaria regionale e disciplina, in via transitoria, l'attivita' di controllo; c) individua le modalita' di finanziamento delle aziende sanitarie; d) detta norme finali e di prima applicazione per la costituzione delle aziende sanitarie.