(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
                  Toscana n. 1 del 2 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1.  In  attuazione  del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
"Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1992, n. 421", come modificato
dal   decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  di  seguito
denominato decreto delegato, la presente legge:
   a)  determina  i  principi  generali  dell'organizzazione  e   del
funzionamento  delle  unita'  sanitarie locali, di cui all'articolo 2
della  legge  regionale  29  giugno  1994,  n.  49  e  delle  aziende
ospedaliere,  di  cui all'articolo 4 della medesima legge, di seguito
denominate, congiuntamente, aziende sanitarie;
   b) stabilisce le procedure generali per la formazione  degli  atti
della   programmazione  sanitaria  regionale  e  disciplina,  in  via
transitoria, l'attivita' di controllo;
   c)  individua  le  modalita'  di   finanziamento   delle   aziende
sanitarie;
   d)  detta norme finali e di prima applicazione per la costituzione
delle aziende sanitarie.