(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
                 Toscana n. 4 dell'11 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifiche all'art. 22, comma 2 della L.R. 11 agosto 1993, n. 55
 
  1. Il comma 2, dell'art. 22 della L.R. 11 agosto 1993,  n.  55,  e'
cosi' modificato:
  2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 5
anni,   salvo   la   componente   studentesca   che  viene  rinnovata
contestualmente al rinnovo delle  rappresentanze  studentesche  negli
organismi di governo degli Atenei, decadono, in ogni caso, al termine
del  mandato  dell'organismo  che  li  ha  eletti.  Alla scadenza del
mandato il Consiglio di  amministrazione  resta  in  carica  fino  al
novantesimo  giorno  successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio
Regionale. I membri possono essere confermati per una sola volta.