(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4 dell'11 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 22, comma 2 della L.R. 11 agosto 1993, n. 55 1. Il comma 2, dell'art. 22 della L.R. 11 agosto 1993, n. 55, e' cosi' modificato: 2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei, decadono, in ogni caso, al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. Alla scadenza del mandato il Consiglio di amministrazione resta in carica fino al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio Regionale. I membri possono essere confermati per una sola volta.