(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
                 Toscana n. 4 dell'11 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.  La  presente  legge,  in  attuazione dell'art. 6 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma   e   per   il   prelievo   venatorio"   detta   norme   di
regolamentazione sull'attivita' di tassidermia  ed  imbalsamazione  e
sulla  detenzione  di preparazioni tassidermiche e trofei, ai fini di
una maggior tutela e protezione della fauna.