(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 4 dell'11 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" detta norme di regolamentazione sull'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei, ai fini di una maggior tutela e protezione della fauna.