(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 6 del 1 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, concernente: "Costituzione della S.p.a. denominata Societa' regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria" e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Programma di attivita' 1. Entro il 30 settembre, di ogni anno, il Consiglio regionale approva gli indirizzi sulla base dei quali la Societa' elabora il proprio programma di attivita' per l'anno successivo; gli indirizzi medesimi sono proposti dalla Giunta regionale, sentita la societa' stessa. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' trasmette alla Giunta regionale il programma di attivita' di cui al comma 1. La Giunta regionale, previa verifica della compatibilita' del programma con gli indirizzi dettati dal Consiglio regionale, delibera il contributo annuale. 3. Qualora il Consiglio regionale non adempia a quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale puo' autorizzare la Societa' ad elaborare il programma di attivita' sulla base degli indirizzi proposti dalla Giunta al Consiglio. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sui risultati della gestione della Societa' con riferimento all'anno precedente".