(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 6
                        del 1› febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 2  della  legge  regionale  26  febbraio  1973,  n.  14,
concernente: "Costituzione della S.p.a. denominata Societa' regionale
per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria" e' sostituito
dal seguente:
 
                              "Art. 2.
                       Programma di attivita'
 
   1.  Entro  il  30  settembre, di ogni anno, il Consiglio regionale
approva gli indirizzi sulla base dei quali  la  Societa'  elabora  il
proprio  programma  di attivita' per l'anno successivo; gli indirizzi
medesimi sono proposti dalla Giunta regionale,  sentita  la  societa'
stessa.
   2.  Entro  il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' trasmette alla
Giunta regionale il programma di attivita' di  cui  al  comma  1.  La
Giunta  regionale, previa verifica della compatibilita' del programma
con gli  indirizzi  dettati  dal  Consiglio  regionale,  delibera  il
contributo annuale.
   3.  Qualora  il  Consiglio regionale non adempia a quanto previsto
dal comma 1, la Giunta regionale  puo'  autorizzare  la  Societa'  ad
elaborare  il  programma  di  attivita'  sulla  base  degli indirizzi
proposti dalla Giunta al Consiglio.
   4.  Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette
al  Consiglio  una  relazione  sui  risultati  della  gestione  della
Societa' con riferimento all'anno precedente".