(Pubblicata nel 1 suppl. straord. Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 20 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ampliamento dell'operativita' del Fondo di rotazione regionale in agricoltura 1. Gli interventi a favore del settore agricolo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nelle forme di contributi in conto capitale sono concessi dall'Amministrazione regionale, anche nelle forme di finanziamenti creditizi, per: a) investimenti nelle aziende agricole; b) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatta eccezione per i progetti approvati e cofinanziati direttamente nell'ambito di programmi operativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29 marzo 1990; c) investimenti collettivi in agricoltura; d) primo insediamento dei giovani agricoltori. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante la sezione speciale del Fondo di rotazione regionale in agricoltura, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. 3. Le norme comunitarie, statali e regionali di cui al comma 1 sono quelle contenute nelle sottoelencate disposizioni e loro successive modifiche e integrazioni: a) per gli investimenti nelle aziende agricole: 1) regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991; 2) articoli 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; 3) art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16; 4) articoli 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29; 5) art. 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48; 6) art. 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79; 7) art. 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13; 8) art. 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19; b) per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione: 1) articoli 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; 2) art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16; 3) art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29; 4) art. 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n.79; c) per gli investimenti collettivi in agricoltura: 1) articoli 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; 2) art. 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18; 3) art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16; d) per il primo insediamento dei giovani articoltori: 1) art. 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.