(Pubblicata nel 1 suppl. straord. Bollettino ufficiale della regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 20 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Ampliamento dell'operativita' del Fondo di rotazione regionale
                           in agricoltura
 
  1.  Gli  interventi a favore del settore agricolo previsti da norme
comunitarie, statali e regionali nelle forme di contributi  in  conto
capitale  sono  concessi  dall'Amministrazione regionale, anche nelle
forme di finanziamenti creditizi, per:
   a) investimenti nelle aziende agricole;
   b)  investimenti  nel  settore  della   trasformazione   e   della
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  fatta  eccezione per i
progetti  approvati  e  cofinanziati  direttamente   nell'ambito   di
programmi  operativi  ai  sensi  del  regolamento (CEE) n. 866/90 del
Consiglio del 29 marzo 1990;
   c) investimenti collettivi in agricoltura;
   d) primo insediamento dei giovani agricoltori.
  2.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 1 sono concessi mediante la
sezione speciale del Fondo di rotazione regionale in agricoltura,  ai
sensi  dell'art. 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20
novembre 1982, n. 80.
  3. Le norme comunitarie, statali e regionali di cui al comma 1 sono
quelle contenute nelle sottoelencate disposizioni e  loro  successive
modifiche e integrazioni:
   a) per gli investimenti nelle aziende agricole:
    1) regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991;
    2) articoli 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
    3) art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n.  16;
    4) articoli 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 1967, n.  29;
    5) art. 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n.  48;
    6) art. 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79;
    7) art. 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13;
    8) art.  5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19;
   b)  per  gli investimenti nel settore della trasformazione e della
commercializzazione:
    1) articoli 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
    2) art.  4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
    3) art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;
    4) art. 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n.79;
   c) per gli investimenti collettivi in agricoltura:
    1) articoli 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
    2) art. 1, secondo comma, della legge regionale 31  agosto  1965,
n. 18;
    3) art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
   d) per il primo insediamento dei giovani articoltori:
    1) art. 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.