(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, e' sostituita dalla seguente: "a) dispone, anche avvalendosi dei Comuni, gli opportuni accertamenti sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;". 2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1970, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 22/1992, e' sostituito dal seguente: "3. La Commissione provinciale per l'artigianato puo' costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato.".