(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4
                        del 28 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Unita' Sanitarie Locali
 
1. Ai sensi dell'art. 1, lettere c) e d),   della  Legge  23  ottobre
1992, n. 421, e dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n  502,  come  modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  la  Regione  persegue  gli  obbiettivi  della  promozione,  del
mantenimento  e  del  recupero  della  salute  fisica  e psichica del
cittadino, in condizioni di  uniformita'  sul  territorio  regionale,
attraverso  apposite  aziende  denominate  Unita'  Sanitarie  Locali,
aventi  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,   dotate   di
autonomia   organizzativa,   amministrativa,  tecnica,  patrimoniale,
contabile e di gestione.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge  sono  costituite, con deliberazione della giunta regionale, su
proposta dell'Assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, le
seguenti aziende-USL:
a) azienda-USL n. 1,  coincidente  con  l'ambito  territoriale  delle
preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 1, 2, 5;
b)  azienda-USL  n.  2,  coincidente  con l'ambito territoriale delle
preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 3, 4;
c) azienda-USL n. 3,  coincidente  con  l'ambito  territoriale  delle
preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 6,7, 8, 10, 11;
d)  azienda-USL  n.    4, coincidente con l'ambito territoriale della
preesistente Unita' Sanitaria Locale n. 9;
e) azienda-USL n. 5, coincidente con gli ambiti territoriali  del  le
preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 12, 13, 14;
f)  azienda-USL  n.  6, coincidente con gli ambiti territoriali delle
preesistenti Unita' Sanitarie  Locali  nn.  15,  19,  18,  salvo  per
quest'ultima quanto disposto dalla lettera h);
g)  azienda-USL  n.  7, coincidente con gli ambiti territoriali delle
preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 16, 17;
h) azienda-USL n. 8, coincidente con gli  ambiti  territoriali  delle
preesistenti  Unita' Sanitarie Locali nn. 20, 21, 22 e con gli ambiti
territoriali dei Comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito, Castiadas,
Ballao, Armungia,  Villasalto,  San  Nicolo'  Gerrei,  Silius,  Goni,
Sant'Andrea Frius, gia' facenti parte dell'Unita' Sanitaria Locale n.
18.
3.  Le aziende-USL possono assumere la gestione di attivita' oservizi
socio-assistenziali su delega dei singoli enti  locali  con  oneri  a
totale   carico   degli  stessi,  ivi  compresi  quelli  relativi  al
personale, e  con  specifica  contabilizzazione.  L'Unita'  Sanitaria
Locale  procede  alle  erogazioni  solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
4.  Gli  ambiti  territoriali  delle   aziende-USL   possono   essere
modificati    -   in   relazione   sia   a   particolari   condizioni
geomorfologiche e demografiche, sia alla dislocazione nel  territorio
delle  strutture  e  dei  servizi  sanitari  - con il piano sanitario
regionale, tenendo conto delle proposte  formulate  dalla  Conferenza
dell'azienda-USL  in  sede di determinazione delle linee di indirizzo
del programma sanitario dell'azienda stessa ai  sensi  dell'art.  43,
comma 4.
5.  Con  il  provvedimento  di  costituzione  di  cui al comma   2 si
provvede, inoltre, all'individuazione della sede legale  di  ciascuna
azienda-USL sulla base delle seguenti disposizioni. Le aziende-USL il
cui  ambito  territoriale  coincide  con quello della provincia hanno
sede legale nel capoluogo di  provincia.  Per  le  altre  aziende-USL
l'Assessore  dell'igiene,  sanita'  e assistenza sociale, entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  invita
le  assemblee  delle  associazioni  di Comuni di cui all'art. 4 della
legge regionale 27 agosto 1986, n.  55  -  o  gli  altri  organi  ivi
previsti  -  a  formulare  una  proposta di individuazione della sede
legale dell'azienda-USL in cui sono destinate a confluire  le  Unita'
Sanitarie  Locali  di appartenenza. Le assemblee - o gli altri organi
previsti dal citato art.4 - formulano a pena di decadenza le  proprie
proposte nei venti giorni successivi.