(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 28 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Unita' Sanitarie Locali 1. Ai sensi dell'art. 1, lettere c) e d), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la Regione persegue gli obbiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica del cittadino, in condizioni di uniformita' sul territorio regionale, attraverso apposite aziende denominate Unita' Sanitarie Locali, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione. 2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono costituite, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, le seguenti aziende-USL: a) azienda-USL n. 1, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 1, 2, 5; b) azienda-USL n. 2, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 3, 4; c) azienda-USL n. 3, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 6,7, 8, 10, 11; d) azienda-USL n. 4, coincidente con l'ambito territoriale della preesistente Unita' Sanitaria Locale n. 9; e) azienda-USL n. 5, coincidente con gli ambiti territoriali del le preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 12, 13, 14; f) azienda-USL n. 6, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 15, 19, 18, salvo per quest'ultima quanto disposto dalla lettera h); g) azienda-USL n. 7, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 16, 17; h) azienda-USL n. 8, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti Unita' Sanitarie Locali nn. 20, 21, 22 e con gli ambiti territoriali dei Comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito, Castiadas, Ballao, Armungia, Villasalto, San Nicolo' Gerrei, Silius, Goni, Sant'Andrea Frius, gia' facenti parte dell'Unita' Sanitaria Locale n. 18. 3. Le aziende-USL possono assumere la gestione di attivita' oservizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'Unita' Sanitaria Locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie. 4. Gli ambiti territoriali delle aziende-USL possono essere modificati - in relazione sia a particolari condizioni geomorfologiche e demografiche, sia alla dislocazione nel territorio delle strutture e dei servizi sanitari - con il piano sanitario regionale, tenendo conto delle proposte formulate dalla Conferenza dell'azienda-USL in sede di determinazione delle linee di indirizzo del programma sanitario dell'azienda stessa ai sensi dell'art. 43, comma 4. 5. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma 2 si provvede, inoltre, all'individuazione della sede legale di ciascuna azienda-USL sulla base delle seguenti disposizioni. Le aziende-USL il cui ambito territoriale coincide con quello della provincia hanno sede legale nel capoluogo di provincia. Per le altre aziende-USL l'Assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invita le assemblee delle associazioni di Comuni di cui all'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1986, n. 55 - o gli altri organi ivi previsti - a formulare una proposta di individuazione della sede legale dell'azienda-USL in cui sono destinate a confluire le Unita' Sanitarie Locali di appartenenza. Le assemblee - o gli altri organi previsti dal citato art.4 - formulano a pena di decadenza le proprie proposte nei venti giorni successivi.