Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34, e' sostituito dal seguente: "3. Per i posti non coperti ai sensi del precedente comma, i Gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'art. 3, a contratti di prestazione d opera e a rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due unita' per ciascun Gruppo, il cui onere e' rimborsato mensilmente fino alla concorrenza, per ciascun contratto, del trattamento lordo iniziale mensile spettante ad un dipendente regionale di sesta qualifica e degli eventuali maggiori oneri derivanti da versamenti INPS, INAIL e da T.F.R.. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi: "4. Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura. 5. Qualora non vengano utilizzate tutte le unita' previste dal comma 1 dell'art. 3, i Gruppi consiliari possono chiedere che il fondo di cui al comma 2 dell'art. 5 sia aumentato limitatamente all'importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e T.F.R..