Art. 1.
 
1.  Il comma 3 dell'art.  4 della legge regionale 26 ottobre 1994, n.
34, e' sostituito dal seguente:
"3.  Per i posti non coperti ai sensi del precedente comma, i  Gruppi
consiliari  possono  ricorrere,  nei  limiti della dotazione organica
prevista dall'art.   3, a  contratti  di  prestazione  d  opera  e  a
rapporti  di  lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un
massimo di due unita' per ciascun Gruppo, il cui onere e'  rimborsato
mensilmente   fino  alla  concorrenza,  per  ciascun  contratto,  del
trattamento  lordo  iniziale  mensile  spettante  ad  un   dipendente
regionale  di  sesta  qualifica  e  degli  eventuali  maggiori  oneri
derivanti da versamenti INPS, INAIL e da T.F.R..
2. Dopo il comma 3 dell'art.   4 della  legge  regionale  26  ottobre
1994, n.  34, sono aggiunti i seguenti commi:
"4.    Tutti  i  rapporti  di  cui  al  comma precedente si intendono
comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura.
5.  Qualora non vengano utilizzate tutte le unita' previste dal comma
1 dell'art.  3, i Gruppi consiliari possono chiedere che il fondo  di
cui  al  comma 2 dell'art.  5 sia aumentato limitatamente all'importo
pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente
regionale di VI qualifica con esclusione delle quote  INPS,  INAIL  e
T.F.R..