(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 37 del 16 agosto 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 3169 del 6
giugno 1994;
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 12 del decreto del Presidente  della  giunta  provinciale  7
febbraio 1992, n. 5 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 12.
                          Scrutinio d'esame
  1.  I  risultati  conseguiti  dai candidati in sede d'esame vengono
giudicati con assegnazione di voti da quattro a dieci.  Lo  scrutinio
avviene in presenza di tutti i membri della commissione.
  2.    Il   voto   finale   delle   parti   teoricoprofessionale   e
giuridico-economica e' dato dalla media dei  voti  assegnati  per  le
singole  materie d'esame.  Una parte d'esame e' considerata superata,
qualora il candidato abbia conseguito nelle  rispettive  materie  una
votazione  non  inferiore  a  sei.  E',  tuttavia,  in facolta' della
commissione promuovere il candidato che  ha  riportato  in  una  sola
materia una votazione intermedia tra il cinque e il sei.
  3.  Il  voto  finale  della  parte  pratica e' dato dalla media dei
singoli  voti  assegnati  in  applicazione  dei   criteri   stabiliti
preventivamente  dalla  commissione  stessa. Prescindendo dalla media
dei voti la commissione ha facolta' di giudicare, con decisione presa
all'unanimita', non superata la  parte  pratica  dell'esame,  qualora
anche  un  solo  particolare  del lavoro eseguito presenti difetti di
estrema gravita'.
  4. Le prove scritte  giudicate  con  voto  negativo  devono  essere
discusse  con  il  candidato  in  sede  di  prova  orale. Il giudizio
negativo nella prova pratica deve essere motivato per iscritto".