(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 16 agosto 1994) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3169 del 6 giugno 1994; Emana il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 5 e' cosi' sostituito: "Art. 12. Scrutinio d'esame 1. I risultati conseguiti dai candidati in sede d'esame vengono giudicati con assegnazione di voti da quattro a dieci. Lo scrutinio avviene in presenza di tutti i membri della commissione. 2. Il voto finale delle parti teoricoprofessionale e giuridico-economica e' dato dalla media dei voti assegnati per le singole materie d'esame. Una parte d'esame e' considerata superata, qualora il candidato abbia conseguito nelle rispettive materie una votazione non inferiore a sei. E', tuttavia, in facolta' della commissione promuovere il candidato che ha riportato in una sola materia una votazione intermedia tra il cinque e il sei. 3. Il voto finale della parte pratica e' dato dalla media dei singoli voti assegnati in applicazione dei criteri stabiliti preventivamente dalla commissione stessa. Prescindendo dalla media dei voti la commissione ha facolta' di giudicare, con decisione presa all'unanimita', non superata la parte pratica dell'esame, qualora anche un solo particolare del lavoro eseguito presenti difetti di estrema gravita'. 4. Le prove scritte giudicate con voto negativo devono essere discusse con il candidato in sede di prova orale. Il giudizio negativo nella prova pratica deve essere motivato per iscritto".