(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
          Trentino-Alto Adige n. 43 del 27 settembre 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto  l'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 20 agosto
1954, riguardante il servizio antincendi;
  Vista la deliberazione della  giunta  provinciale  n.  3702  del  4
luglio 1994;
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                     Applicazione delle tariffe
 
  1.  Il tariffario allegato al presente regolamento e' valido per il
servizio di spazzatura svolto nei centri abitati.
  2. Per il servizio di spazzatura svolto nei nuclei  abitati  sparsi
e' applicata la maggiorazione del venti per cento.
  3.  Per i vari servizi svolti in case isolate e distanti dal centro
abitato almeno un chilometro che siano accessibili soltanto a  piedi,
e' applicata la maggiorazione del cento per cento.
  4. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e
nei  giorni domenicali e festivi, nonche' durante il periodo notturno
dalle ore 20.00 serali alle ore 6.00 del  mattino,  e'  applicata  la
maggiorazione  del  cento  per cento. In caso di avvenuto rifiuto del
lavoro regolarmente annunciato dallo spazzacamino, e'  applicata,  in
occasione  della prossima spazzatura una maggiorazione del trenta per
cento.
  5. Le tariffe applicate per metro cubo sono arrotondate al prossimo
metro cubo intero a partire da 0,50 metri cubi.
  6.  I  servizi  resi,  non  meglio specificati nel tariffario, sono
pagati ad ore lavorative.