(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 27 settembre 1994) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954, riguardante il servizio antincendi; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3702 del 4 luglio 1994; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Applicazione delle tariffe 1. Il tariffario allegato al presente regolamento e' valido per il servizio di spazzatura svolto nei centri abitati. 2. Per il servizio di spazzatura svolto nei nuclei abitati sparsi e' applicata la maggiorazione del venti per cento. 3. Per i vari servizi svolti in case isolate e distanti dal centro abitato almeno un chilometro che siano accessibili soltanto a piedi, e' applicata la maggiorazione del cento per cento. 4. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi, nonche' durante il periodo notturno dalle ore 20.00 serali alle ore 6.00 del mattino, e' applicata la maggiorazione del cento per cento. In caso di avvenuto rifiuto del lavoro regolarmente annunciato dallo spazzacamino, e' applicata, in occasione della prossima spazzatura una maggiorazione del trenta per cento. 5. Le tariffe applicate per metro cubo sono arrotondate al prossimo metro cubo intero a partire da 0,50 metri cubi. 6. I servizi resi, non meglio specificati nel tariffario, sono pagati ad ore lavorative.