(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 17 gennaio 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6565 del 7 novembre 1994; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Indizione, organizzazione e svolgimento dei corsi 1. Con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, sono indetti i corsi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, di seguito denominata "legge", e sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione e la relativa documentazione nonche' il numero minimo dei partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi. 2. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono di regola affidati alle associazioni od organizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge, le quali devono presentare un programma dettagliato dei corsi, comprensivo del preventivo di spesa. 3. Il controllo sullo svolgimento dei corsi spetta all'ufficio provinciale competente per le professioni turistiche.