(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 3 del 17 gennaio 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della  giunta  provinciale  n.  6565  del  7
novembre 1994;
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
          Indizione, organizzazione e svolgimento dei corsi
 
  1.  Con  decreto  dell'assessore provinciale competente in materia,
sentito il collegio provinciale dei maestri di sci,  sono  indetti  i
corsi  di  cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 luglio 1994,
n. 3, di seguito denominata "legge", e sono stabiliti i  termini  per
la   presentazione   delle   domande  di  ammissione  e  la  relativa
documentazione nonche' il numero minimo dei  partecipanti  necessario
per lo svolgimento dei corsi stessi.
  2.  L'organizzazione  e  lo  svolgimento  dei  corsi sono di regola
affidati alle associazioni od organizzazioni di cui  all'articolo  6,
comma  2,  della  legge,  le  quali  devono  presentare  un programma
dettagliato dei corsi, comprensivo del preventivo di spesa.
  3. Il controllo sullo  svolgimento  dei  corsi  spetta  all'ufficio
provinciale competente per le professioni turistiche.