(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto, al fine di promuovere la piu' ampia partecipazione alle scelte dell'amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale. A tale scopo la Regione attua iniziative autonome nel campo della comunicazione, valorizza il pluralismo informativo, concorre, utilizzando gli strumenti piu' idonei, alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico; incentiva, anche con apposite convenzioni, gli orgni locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di programmi attinenti la realta' economica, sociale, culturale e istituzionale delle Marche. 2. La Regione promuove, altresÿi', la ricerca storica, letteraria e artistica, anche attraverso la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale.