(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2
                        del 12 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
 
                    la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione, in attuazione dell'articolo  32  dello  Statuto,  al
fine   di   promuovere  la  piu'  ampia  partecipazione  alle  scelte
dell'amministrazione regionale e  la  conoscenza  degli  atti  e  dei
programmi  di  rilevanza  regionale  da parte dei cittadini, sostiene
l'informazione  locale.    A  tale  scopo la Regione attua iniziative
autonome nel  campo  della  comunicazione,  valorizza  il  pluralismo
informativo,  concorre,  utilizzando  gli strumenti piu' idonei, alla
sensibilizzazione   dei   cittadini   su   argomenti   specifici   di
comportamento  civico,  sociale  ed  economico;  incentiva, anche con
apposite convenzioni, gli orgni locali  dell'informazione  scritta  e
parlata  alla produzione di programmi attinenti la realta' economica,
sociale, culturale e istituzionale delle Marche.
  2. La Regione promuove, altresÿi', la ricerca storica, letteraria e
artistica,  anche  attraverso  la  valorizzazione  delle   iniziative
editoriali che si sviluppano a livello regionale.